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  • BARRIERE ARCHITETTONICHE: COSA SI INTENDE PER ACCESSIBILITÁ, VISITABILITÁ, ADATTABILITÁ?

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    Oggi molto più che in passato le progettazioni architettonica e urbana devono garantire un’attenzione particolare al superamento delle barriere architettoniche. Ma cosa sono le “barriere architettoniche”? Tutti quegli elementi, permanenti o temporanei, che ostacolano o impediscono un uso agevole e sicuro di ambienti e servizi a persone che presentano una capacità motoria o sensoriale limitata.

    Si considerano barriere architettoniche per esempio scale e semplici gradini, pendenze eccessive o spazi ristretti, così come sentieri realizzati esclusivamente in ghiaia o spazi che per caratteristiche e luminosità non garantiscono adeguata sicurezza nei movimenti.

    Per quanto riguarda l’edilizia privata (intesa come edilizia non funzionalmente aperta al pubblico), residenziale e non, la normativa italiana di riferimento per il superamento delle barriere architettoniche è la Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, seguita dal suo decreto attuativo D.M. n. 236 dello stesso anno. In quest’ultimo in particolare vengono individuati e definiti tre livelli qualitativi di progettazione: accessibilità, visitabilità, adattabilità.

    Accessibilità

    “Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia”.

    Tale requisito deve quindi garantire a persone portatrici di un handicap la possibilità di accedere ad un’unità immobiliare, un servizio, un ambiente, di muoversi liberamente al suo interno in autonomia e sicurezza e di usufruire di tutti gli spazi a disposizione, tra cui in particolare i servizi igienici.

    Visitabilità

    “Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta”.

    La visibilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte dell’edificio e dell’unità immobiliare, che garantisce quantomeno una fruizione minima necessaria degli spazi e dei servizi. Per gli immobili residenziali si tratta per lo più di assicurare un accesso agli ingressi allo stabile, ai percorsi di collegamento orizzontali (corridoi) e verticali (ascensori), all’ambiente soggiorno/pranzo e ad almeno un servizio igienico.

    Adattabilità

    “Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”.

    Il requisito dell’adattabilità si verifica qualora l’unità immobiliare possa essere resa idonea alle necessità di persone con ridotte capacità motorie grazie all’esecuzione di lavori di adeguamento che non vadano a modificare le strutture portanti e la rete degli impianti comuni, e che non richiedano spese eccessive.

     

    Date le definizioni generali, il D.M. 236 si occupa di delineare le specifiche tecniche (dimensioni, materiali, funzionamento, disposizione) di diversi elementi interessati, tra cui porte, pavimenti, infissi, scale e rampe, ascensori e servoscala, così come degli spazi maggiormente critici, come percorsi orizzontali, servizi igienici, cucine e parcheggi.

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