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  • RECUPERO DEI SEMINTERRATI: COME E QUANDO SARA' POSSSIBILE

    20/03/2017 Autore: Massimiliano Cacciatore
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    (immagine tratta da www.altitonante.it)

     

    La nuova legge regionale sul “Recupero dei vani e seminterrati esistenti” amplia i requisiti di abitabilità dei seminterrati abbassandone l’altezza utile, derogando sui rapporti aeroilluminanti, ricavando nuova volumetria in deroga ai limiti del PGT e facendone corrispondere gli oneri di urbanizzazione secondaria in base al tipo di intervento edilizio.

    Nei seminterrati recuperati si potranno realizzare uffici, appartamenti, attività commerciali.

    È prevista l'altezza minima di metri 2,40, abbassata anche per i locali principali dai precedenti metri 2,70.

    Per il recupero si dovranno rispettare le norme igienico sanitarie in vigore che potranno essere garantite anche senza finestre, ovvero con impianti di illuminazione e ventilazione meccanica controllata con ricircolo dell’aria, permanenti ed adeguati alla destinazione d’uso dei locali.

    Se un seminterrato è già collegato all'ufficio, all'abitazione o al pubblico esercizio, fino a 200 metri quadri di superficie lorda di pavimento (slp) per l'uso residenziale e fino a 100 metri quadri per altri usi, il procedimento è ancora più snello e veloce e sono esclusi oneri aggiuntivi.

    A quali edifici si applicheranno le nuove norme? 

    La norma riguarda tutti i seminterrati di edifici esistenti, o con titoli edilizi, serviti da opere di urbanizzazione primaria alla data di approvazione della delibera comunale. Il recupero delle superfici nelle nuove costruzioni sarà invece possibile dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori.

    Con quali pratiche si attuerà la nuova legge?

    Se non occorrono lavori basterà una semplice comunicazione al Comune, altrimenti le normali pratiche edilizie previste per i lavori del caso.

    Destinazione d’uso

    Una volta scelta la destinazione d’uso questa non potrà più essere cambiata per dieci anni.

    Da quando sarà operativa la nuova legge?

    Al massimo entro luglio 2017.

    I Comuni, infatti, hanno 120 giorni di tempo per escludere parti del territorio dall'applicazione della legge per esigenze di tutele paesaggistica, difesa del suolo e di rischio idrogeologico.

     

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