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DETRAZIONI FISCALI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA
L’espressione “Efficienza Energetica” descrive la capacità di un sistema fisico di utilizzare l’energia nel modo migliore intervenendo soprattutto sugli usi finali nel campo dell’industria, dei trasporti, dell’agricoltura e delle abitazioni. In tema di edilizia, ad esempio, un edificio che si caratterizza per un alto livello di efficienza energetica è progettato sulla base di tre principi: assenza di spreco energetico, massimo sfruttamento e ottimizzazione delle fonti rinnovabili. Le operazioni attuabili per apportare un miglioramento dell’efficienza energetica sono, ad esempio: interventi sull’involucro edilizio, installazione di un impianto fotovoltaico, installazione di un impianto di cogenerazione, installazione di pompe di calore e utilizzo di sorgenti luminose a basso consumo come i LED.
I vantaggi derivanti da un intervento di questo tipo sono molteplici e di carattere:
1) ambientale in quanto si ridurrebbero vertiginosamente le emissioni di CO2 E PM10 ecc. con ripercussioni positive sul futuro del nostro pianeta;
2) economico poiché l’esborso pecuniario impiegato per finanziare gli accorgimenti precedentemente riportati verrebbe ammortizzato nell’arco di un periodo temporale di circa 10 anni;
3) di benessere in virtù del miglioramento complessivo del comfort abitativo.
Con la Legge n.160 del 27/12/2019, Articolo 1, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la volontà di favorire le azioni di efficienza energetica negli edifici attraverso interventi di carattere regolatorio e agevolativo, mediante incentivi e detrazioni fiscali; di questi ultimi si può beneficiare qualora si decida di porre in essere interventi propedeutici a favorire un miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio destinato ad una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento.
L’importo da portare in detrazione dalle imposte varia in base alle caratteristiche dell’intervento e permetterà di risparmiare sia sui costi legati ai lavori relativi all’intervento, sia su quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e ottenere la certificazione energetica.
Nello specifico, le detrazioni fiscali inerenti l’efficienza energetica degli edifici si applicano nella misura del 65% o del 50% in relazione alla tipologia di intervento attuato:
1) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari (50% di detrazione fino a un massimo di 60.000 euro);
2) per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori destinati a rimpiazzare impianti preesistenti (65% di detrazione fino ad un massimo di 100.000 euro);
3) acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (50% di detrazione fino a un massimo di 30.000 euro);
4) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (65% di detrazione fino a un massimo di
30.000 euro);
5) acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (50% di detrazione fino a un massimo di 60.000 euro);
6) installazione di pannelli solari termici per l’acqua calda (65% di detrazione fino a un massimo di 60.000 euro);
7) installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geometrici a bassa entalpia (65% fino a un massimo di 30.000 euro).
Ad esempio per interventi di installazione di micro-cogeneratori è prevista una detrazione fino a 100.000 euro, corrispondente al 65% di una spesa totale di circa 154.000 euro.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti titolari di uno o più immobili a qualsiasi titolo a condizione che eseguano gli interventi di efficienza su unità immobiliari o edifici esistenti e appartenenti a qualsiasi categoria catastale.
Per poter usufruire dei seguenti incentivi fiscali è necessaria la seguente documentazione:
1) dichiarazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori il quale garantisce la conformità dell’intervento posto in essere con i requisiti tecnici richiesti;
2) attestato di prestazione energetica con cui viene presa visione dei dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio;
3) documento informativo e riassuntivo degli interventi posti in essere.
Sarà inoltre necessario prestare attenzione alle modalità di pagamento con cui eseguire le transazioni dovute (bonifico bancario o postale). Il bonifico, infatti, dovrà riportare i seguenti dati:
1) causale del versamento (esempio: riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento);
2) codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3) partita Iva o codice fiscale di colui in favore del quale è stato eseguito il bonifico (esempio: la ditta incaricata di eseguire i lavori per conto del soggetto titolale dell’immobile).
Infine, una volta conclusi gli interventi, è necessario inoltrare telematicamente all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica.
Un’ultima novità introdotta in sede di interventi orientati all’efficienza energetica riguarda la possibilità di cedere il credito a chi effettua i lavori: in pratica il soggetto che ha incaricato la ditta di procedere ai lavori previsti non dovrà più attendere lungamente prima di ottenere l'importo della detrazione, bensì beneficerà immediatamente dello sconto in fattura, in accordo con il fornitore, pari all'intero ammontare. Si tratta di un’opportunità circoscritta a quei soggetti che hanno sostenuto le spese nell’anno 2019 mentre, dal 1° gennaio 2020 sarà prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello.
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